Art. 6.
(Fondo per la produzione culturale indipendente e cooperativa).

      1. A sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Fondo per la produzione culturale indipendente e cooperativa, destinato in particolare alle produzioni indipendenti e giovanili, con attenzione alle forme di ricerca e di sperimentazione, nonché alle forme di integrazione e di interazione fra le diverse attività dello spettacolo dal vivo, a cui si accede per progetti a termine, della durata massima di tre anni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. Le risorse del Fondo sono gestite dallo Stato in concorso con le regioni che, nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa e nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente

 

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legge, definiscono un programma regionale di interventi pubblici.